Si possono fare fotografie digitali dei documenti posseduti dalle biblioteche?
Ultimo aggiornamento: 18,12,2023

Ai sensi della normativa vigente (L. 4 agosto 2017, n. 124, Art. 1, comma 171, che modifica in parte l’art. 108 D. Lgs. 42/2004) sono libere le riproduzioni di beni bibliografici e archivistici per le sole attività di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro.
La libera riproduzione si attua nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni) e fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità.

Per il materiale di pregio, la ripresa fotografica deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e in modo da non arrecare danno al documento: non è quindi consentito l’utilizzo di tavolo stativo, treppiede o altro tipo di cavalletto, flash, lampade, lampade per la lettura delle filigrane, lampade di Wood, scanner e di qualsiasi altro strumento che preveda un contatto con il documento. È altresì libera la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

Chiedi alle biblioteche

Altri contatti

Portale Leganto
leganto@uninsubria.it

Accesso da remoto alle risorse elettroniche
siba.help@uninsubria.it

Servizio antiplagio Compilatio
referente.compilatio@uninsubria.it